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Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti la compravendita del prodotto, e' punito con l'ammenda la quale, nei casi piu' gravi puo' estendersi fino al valore della camomilla cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 22 dicembre 2008
