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[1]Il transito diretto o indiretto, traverso il territorio dello Stato, di camomilla di provenienza estera non e' sottoposto all'osservanza delle formalita' di cui gli articoli precedenti.
[2]La camomilla di provenienza estera da consumare nel Regno, non puo' essere venduta alla rinfusa.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 22 dicembre 2008
