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[1]Presso le competenti Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e per le provincie da elencare con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono costituite Commissioni composte di due delegati nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su designazione della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di altri tre nominati dal Ministero delle corporazioni e designati uno dalla Confederazione fascista dei commercianti, uno dalla Confederazione fascista degli industriali e uno dalla Confederazione fascista degli artisti e professionisti.
[2]Le Commissioni sono presiedute dall'esperto erborista provinciale.
[3]Le Commissioni controllano la rispondenza dei prodotti raccolti ai tipi indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed hanno facolta' di fare selezionare o distruggere il prodotto giudicato non commerciale.
[4]Nelle provincie non comprese nell'elenco ministeriale, tali facolta' sono esercitate dall'esperto erborista provinciale.
[5]I raccoglitori hanno l'obbligo di sottoporre il prodotto raccolto al controllo suddetto presso le Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 22 dicembre 2008
