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[1]Le Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori agricoli, che, a termini dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, organizzino, a richiesta dei produttori, la gestione associativa per la vendita della camomilla, possono stabilire di corrispondere ai produttori conferenti, a titoli di anticipo, i nove decimi del prezzo fissato a termini dell'art. 3, salvo a corrispondere il residuo dopo detratte le spese di gestione, con la liquidazione annuale della gestione stessa.

[2]Alle gestioni associative di cui sopra sono applicabili le norme della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 832.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1724~art10 · fonte del testo

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