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I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la localita' ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nello articolo 1 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonche' l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art10 · fonte del testo

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