Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attivita' di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1 che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire. La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge. In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite. Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6, svolge in qualsiasi forma attivita' diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art5 · fonte del testo

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