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Per ciascuna delle commissioni di cui agli articoli 7 e 14 sono nominati i membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Testo in vigore dal 22 aprile 1977 al 2 marzo 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art15 · fonte del testo

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