Finalita' La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresi' i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 16 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-13;190~art1 · fonte del testo

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