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La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne da' motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi. Nel caso di diniego di iscrizione la commissione provinciale notifica all'interessato il relativo provvedimento motivato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato puo' ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo. La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

  • 1)quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;
  • 2)nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
  • 3)su richiesta dell'interessato. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di trenta giorni dalla avvenuta notifica l'interessato puo' ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora, entro tale termine l'interessato non abbia presentato ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo. Nel caso previsto dal n. 3) del precedente comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potra' essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;316~art7 · fonte del testo

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