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[1]Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e il Comitato tecnico corporativo, saranno emanate, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-1V, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge.
[2]E' abrogata la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 190, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia.
[3]La presente legge entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Dalla Zona di operazioni, addi' 19 giugno 1940-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Ricci - Grandi
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
