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[1]Chiunque violi le norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4, nonche' le disposizioni che il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra emanera' ai sensi degli articoli 1 e 4, e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 30.000 e, quando si tratti di materiale prodotto od alienato in contravvenzione alle disposizioni medesime, con l'ammenda pari a 20 volte il suo valore.
[2]Se il fatto e' grave od il valore del materiale e' rilevante, si applica anche la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno.
[3]In caso di recidiva il Ministro per le corporazioni, sentito il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e anche su richiesta di questo, puo' disporre con suo decreto che la gestione dell'azienda, i cui dirigenti si siano resi responsabili delle infrazioni suddette, venga temporaneamente affidata ad un commissario straordinario da lui nominato.
[4]Il decreto fissera' la durata della gestione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
[5]Le infrazioni al regolamento di cui all'articolo 7 potranno essere punite con ammenda da lire 5000 a lire 30.000.
Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
