Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'Ufficio provinciale dell'A.N.C.P.E.O. deve versare all'Istituto finanziatore il ricavato delle vendite effettuate, a mano a mano che esse hanno luogo, ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.
[2]L'Istituto finanziatore, ove abbia ottenuto sovvenzioni dall'Istituto di emissione o da altri, in corrispondenza delle anticipazioni concesse all'Ufficio provinciale dell'A.N.C.P.E.O. deve decurtare ed estinguere tali sovvenzioni a mano a mano che incassa il ricavato delle vendite dei prodotti ammassati.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
