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All'atto del conferimento dei prodotti, il conferente riceve dall'Ufficio provinciale dell'A.N.C.P.E.O. un bollettino di consegna contenente l'indicazione della quantita', qualita' e caratteristiche del prodotto conferito, e percepisce dall'Ente stesso, nella misura stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un anticipo sul relativo prezzo, salvo la liquidazione finale prevista dall'art. 11.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
