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[1]L'ammasso dei semi e dei frutti oleosi e' gestito, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, la quale si avvale dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose (A.N.C.P.E.O.).
[2]Gli Uffici provinciali dell'A.N.C.P.E.O. rispondono del prodotto ricevuto, della sua conservazione e del pagamento del prezzo dovuto ai conferenti.
[3]Le spese generali di gestione dell'ammasso, comprese quelle dei servizi centrali, nonche' le spese relative al ricevimento, alla conservazione, custodia, assicurazione, prima lavorazione e trasporto del prodotto e al finanziamento dell'ammasso sono a carico dei conferenti.
[4]La sgusciatura del ricino non puo' avvenire che presso centri istituiti e controllati dall'A.N.C.P.E.O.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
