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[1]A partire dal raccolto 1941, tutti i semi e frutti oleosi, esclusi i semi di senape, che vengano successivamente indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, prodotti nel Regno, devono essere denunciati, entro i termini che saranno stabiliti nel decreto stesso, agli Uffici provinciali dell'A.N.C.P.E.O. e conferiti agli ammassi da essi gestiti.
[2]L'obbligo della denuncia e del conferimento spetta al produttore ed a chiunque abbia titolo per disporre dei semi e frutti oleosi.
[3]Le Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura denunceranno e terranno a disposizione dell'ammasso, istituito con la presente legge, i semi del cotone e della canapa ad essi conferiti, eccedenti il fabbisogno delle semine e destinati alla spremitura.
[4]Fermo restante l'obbligo della denuncia di cui ai commi 1 e 2, non debbono essere conferiti all'ammasso i vinaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso, residuati in aziende gia' fornite di impianti per la spremitura dell'olio. Possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso i semi oleosi destinati alla selezione per semente, prodotti da chi abbia ottenuto dall'A.N.C.P.E.O. speciale licenza di coltivazione per produzione di semi oleosi da destinare alla riproduzione.
[5]L'esonero e' concesso dall'A.N.C.P.E.O. in base alle proposte che gli Uffici provinciali competenti territorialmente formuleranno.
[6]Sono esonerate dall'obbligo del conferimento all'ammasso anche le quantita' necessarie ai bisogni aziendali degli agricoltori, nella misura che sara' stabilita dagli Uffici provinciali dell'A.N.C.P.E.O. sentito il parere dell'ispettore agrario provinciale.
[7]Sono esonerati dall'obbligo della denunzia e del conferimento i detentori di piccoli quantitativi di vinaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso, secondo le norme che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura delle foreste.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
