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[1]I contratti stipulati in difformita' delle disposizioni della presente legge sono nulli.
[2]Le contravvenzioni possono essere accertate anche dal personale della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e dall'A.N.C.P.E.O. che sia munito di apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
