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I produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1, devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un registro di carico e scarico, nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di propagazione, distinguendo quelle prodotte direttamente e quelle aventi altra provenienza. Le pagine del suindicato registro devono essere numerate progressivamente e vidimate dal capo dello Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilira' il modello del registro di carico e scarico, nonche' le altre modalita' di tenuta del registro stesso.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art5 · fonte del testo

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