Provvedimento abrogato dal d. lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
Abrogato dal 13 febbraio 2004
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
Abrogato dal 13 febbraio 2004
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004. 313 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chiunque trasporta per la vendita, vende o mette altrimenti in commercio materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti senza poterne dimostrare la provenienza o l'identita' clonale come prescritto dal precedente articolo 11, primo comma, e' punito con la multa da lire 20 mila a lire 50 mila, con un minimo in ogni caso di lire 100 mila, per ogni quintale o frazione di quintale di sementi o per ogni migliaio o frazione di migliaio di piantine, talee, marze, astoni o selvaggioni, trasportati per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in commercio. Il personale di sorveglianza forestale, che accerta l'infrazione, procede al sequestro preventivo, della durata massima di giorni cinque, del materiale forestale. Entro il suddetto termine il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste puo' confermare il sequestro. A richiesta, il materiale sequestrato puo' essere custodito in luogo indicato dalla ditta interessata. Il verbale di sequestro ed il provvedimento di conferma di esso debbono essere inviati al pretore competente per territorio unitamente al verbale di accertamento del reato di cui al primo comma. Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 6 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 30 mila a lire 100 mila. Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 10, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 1 milione, con un minimo in ogni caso:
tolto: a) di lire 150 mila per ogni cartellino non regolarmente compilato ovvero omesso;
tolto: b) di lire 200 mila per ogni imballaggio, contenitore od involucro non chiuso o sigillato, irregolarmente chiuso o sigillato ovvero omesso. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60 mila a lire 200 mila in caso di violazione delle norme della presente legge, per le quali non sia gia' prevista una specifica sanzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art27 · fonte del testo
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