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I titolari od i rappresentanti delle fabbriche di estratti di origine animale o vegetale e di prodotti affini, gia' esistenti, dovranno, entro il termine che sara' stabilito dal Regio decreto da emanarsi ai sensi del precedente art. 2, chiedere l'autorizzazione prevista dalla presente legge.
Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 25 ottobre 1950
