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[1]Gli estratti e i prodotti affini di cui al precedente articolo, destinati alla vendita, debbono corrispondere, anche se provenienti dall'estero ai requisiti che saranno determinati con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le corporazioni e per l'interno; di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste.
[2]Con lo stesso decreto saranno stabilite le caratteristiche dei recipienti o degli involucri contenenti gli estratti e i prodotti suddetti, nonche' le norme comunque necessarie per l'applicazione della presente legge.
[3]Sui recipienti e sugli involucri di cui sopra dovranno sempre essere indicate la natura e la composizione degli estratti o prodotti contenutivi.
Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 25 ottobre 1950
