Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1935 al 25 ottobre 1950. Leggi il testo vigente →
[1]La produzione o confezione, a scopo di vendita, di estratti di origine animale o vegetale e di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi e condimenti e' sottoposta ad autorizzazione governativa.
[2]La facolta' di rilasciare la suddetta autorizzazione e' attribuita ai prefetti del Regno.
Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 25 ottobre 1950
