Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le inosservanze alle disposizioni contenute nella presente legge saranno punite con l'ammenda fino a lire diecimila.
[2]Ove si tratti di societa' commerciale la pena si applica a ciascun amministratore.
[3]Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, potra', con proprio decreto, ordinare, per un determinato periodo di tempo, la chiusura degli impianti per la produzione di nitrato di ammonio per i quali non risultino osservate le disposizioni contenute nella presente legge.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Lantini - Grandi - Di Revel - Rossoni
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 6 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
