Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le ditte esercenti impianti per la produzione di nitrato di ammonio titolo 34.8 hanno l'obbligo di tenere, in ogni tempo, i propri impianti in condizione di completa efficienza.
[2]Il Ministro per le corporazioni, su proposta del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, potra' ordinare alle ditte di cui al presente articolo di produrre, per determinati periodi, nitrato da ammonio destinato ad usi agricoli col processo della diluizione, partendo da nitrato di ammonio titolo 34.8.
Testo in vigore dal 6 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
