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[1]Le ditte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in corso di allestimento impianti, debitamente autorizzati, per la produzione di nitrato di ammonio, debbono, entro il termine indicato nel decreto di autorizzazione, oppure entro il 31 dicembre 1939-XVIII, se il termine predetto venisse a scadere anteriormente a tale data, completare i propri impianti allo scopo di renderli adatti alla produzione di nitrato di ammonio titolo 34.8, in misura corrispondente alla totale potenzialita' degli impianti stessi.
[2]Parimenti, i nuovi impianti o gli ampliamenti di impianti esistenti destinati alla produzione di nitrato di ammonio, e che saranno autorizzati, a norma delle vigenti disposizioni, dal Ministero delle corporazioni, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno, in ogni caso, essere attrezzati anche per la produzione di nitrato di ammonio titolo 34.8 in misura corrispondente alla totale potenzialita' degli impianti stessi.
Testo in vigore dal 6 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
