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E' fatto obbligo alle ditte esercenti impianti per la produzione di nitrato di ammonio, non attrezzati, in tutto o in parte, per la produzione della qualita' di nitrato al titolo 34.8, di completarli, entro il 31 dicembre 1939-XVIII, allo scopo di renderli adatti a tale produzione in misura corrispondente alla totale potenzialita' degli impianti stessi.
Testo in vigore dal 6 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
