Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
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Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. 175 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti e i commercianti all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, alla Prefettura della provincia di residenza, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, su moduli predisposti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, i dati riassuntivi:
tolto: a) delle quantita' di materie prime messe in lavorazione;
tolto: b) delle quantita' di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni recupero' dei residui, con la resa nei confronti del titolo delle materie prime;
tolto: c) del movimento di entrata e di uscita di ogni singolo stupefacente;
tolto: d) delle quantita' utilizzate per la preparazione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma entro il termine di tempo stabilito, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Le Prefetture inviano all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica un esemplare dei moduli predetti. Nei casi contemplati nel presente articolo e' data facolta' all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art9 · fonte del testo
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