Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1966 al 22 maggio 1970. Leggi il testo vigente →

Non e' consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. L'autorizzazione prevista dal presente articolo e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 25.000 e deve essere rinnovata ogni tre anni. Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti senza l'autorizzazione di cui sopra e' punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

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Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera c)) che "L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per le pene detentive e ad un milione per le pene pecuniarie [...] nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del Codice penale, nonche' dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del Codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966".

Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 22 maggio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1966

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 4 giugno 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

    Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera c)) che "L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per le pene detentive e ad un milione per le pene pecuniarie [...] nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del Codice penale, nonche' dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del Codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art5 · fonte del testo

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