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E' fatto obbligo ai titolari delle officine farmaceutiche che per la loro produzione impiegano stupefacenti di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, la conferma dell'autorizzazione di cui sono in possesso, che potra' essere accordata con le modalita' che l'Alto Commissariato stesso determinera'. Il medesimo obbligo e' fatto ai grossisti autorizzati al commercio degli stupefacenti.

Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art22 · fonte del testo

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