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La vendita e somministrazione di stupefacenti, a dose o forma di medicamento, deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identita' del l'acquirente che non deve essere di eta' inferiore ai 18 anni, e di prenderci nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta. Il farmacista deve vendere e somministrare gli stupefacenti soltanto su presentazione di prescrizione medica e nella quantita' prescritta e non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanza deve essere intimamente incorporata nell'eccipiente. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 19 della presente legge, di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia-ricette e di conservare la prescrizione stessa in originale. Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave. Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art16 · fonte del testo

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