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Nel caso di cessazione da parte delle imprese dalle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e nei casi di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il prefetto adotta i provvedimenti che riterra' opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di stupefacenti, provvede al ritiro dei registri di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge e, per le imprese che esercitano il commercio degli stupefacenti, al ritiro della tessera di autorizzazione. Gli stupefacenti sequestrati in occasione di delitti o contravvenzioni sono confiscati e messi a disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. I prefetti, i Comandi di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e dei carabinieri sono tenuti ad informare l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica su tutte le operazioni relative alla repressione del traffico illecito di stupefacenti.

Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art12 · fonte del testo

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