Art. 30 — Responsabilità civile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004. Leggi il testo vigente →

L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art30 · fonte del testo

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