Art. 22 — Nomina di agenti giurati per la vigilanza

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Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina e' approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art22 · fonte del testo

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