Art. 14 — Limiti e modalità dell'esercizio della pesca

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988. Leggi il testo vigente →

Il regolamento determina i limiti e le modalita' idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

  • a)le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;
  • b)le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;
  • c)i limiti e le modalita' dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca
  • d)i limiti e le modalita' per la concessione delle autorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle acque marittime;
  • e)i limiti e le modalita' per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art14 · fonte del testo

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