Art. 13 — Personale marittimo

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In deroga alle vigenti disposizioni di legge e' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attivita' di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di eta', e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art13 · fonte del testo

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