Art. 12 — Permesso di pesca

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Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso. Il permesso di pesca e' rilasciato dall'autorita' marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11. Il permesso ha un periodo di validita' di quattro anni ed e' rinnovato con le modalita' stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 21 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art12 · fonte del testo

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