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[1]La vigilanza politica ed artistica sulla produzione fonografica nazionale spetta al Ministero della cultura popolare.

[2]In particolare rientrano nella sua competenza la disciplina della diffusione del disco italiano all'interno ed all'estero e la consulenza tecnica presso le competenti Amministrazioni dello Stato circa gli eventuali Accordi con gli altri Stati in materia di importazione, esportazione e diffusione di dischi, di matrici di dischi e di ogni altro apparecchio di registrazione di suoni o di voci.

Testo in vigore dal 17 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-04-19;615~art1 · fonte del testo

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