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[1]I ricoveri devono essere costruiti nel termine stabilito dalla apposita convenzione sotto pena di decadenza della concessione per quelli non costruiti e sotto pena di una diminuzione della durata della concessione - da stabilirsi nella apposita convenzione - per quelli solo in parte costruiti.
[2]In quest'ultimo caso l'ente concedente, su proposta, del comitato provinciale di protezione antiaerea stabilisce il termine entro il quale i ricoveri debbono essere ultimati e, in caso d'inadempienza, fa proseguire d'ufficio i lavori a spese del concessionario, provvedendo per il recupero delle somme spese con le modalita' previste dall'articolo 11, oppure provvede, sempre d'ufficio e a spese del concessionario, a restituire nel pristino stato l'area concessa. In tal caso il concessionario non ha diritto a rimborso per le spese comunque sostenute per i ricoveri non ultimati.
Testo in vigore dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
