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Il concessionario deve acquistare a sue spese i macchinari ed ogni altro materiale mobile e fisso necessario al funzionamento antiaereo dei locali. Il comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio stabilisce nel progetto quali di detti materiali debbono essere sistemati nei locali sin dal tempo di pace, quali accantonati in apposito magazzino a spese del concessionario, quali da acquistare al momento del bisogno.
Testo in vigore dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
