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[1]Per promuovere il provvedimento di concessione, il richiedente, entro tre mesi dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di massima, deve presentare, sotto pena di decadenza, il progetto esecutivo all'approvazione dell'ente concedente, il quale vi provvedera', nelle forme di legge, dopo che il comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea lo avra' riconosciuto meritevole di approvazione ai fini della protezione antiaerea.
[2]Il provvedimento di concessione e' emanato d'accordo tra il Ministero competente e quello dei lavori pubblici quando le domande di concessione interessano edifici statali, la cui manutenzione e' affidata al Ministero dei lavori pubblici.
[3]I progetti per concessioni interessanti edifici costruiti col finanziamento della Cassa depositi e prestiti con contributo statale devono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero dei lavori pubblici e, ove occorra, all'approvazione della Cassa stessa.
Testo in vigore dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
