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[1]I ricoveri costruiti in conformita' della presente legge sono esenti dalla imposta fabbricati e relative sovraimposte comunali e provinciali.
[2]Gli atti occorrenti per le concessioni di cui all'articolo 1, come pure gli atti di finanziamento e quelli occorrenti per la costruzione e l'arredamento dei ricoveri dallo stesso articolo 1 contemplati e per la esplicazione entro i medesimi dell'attivita' relativa alla protezione antiaerea, sono esenti da qualunque tassa sugli affari escluse le tasse di bollo sulle cambiali e gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.
[3]I ricoveri antiaerei costruiti in aree pubbliche sono parimenti esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
[4]Sono esenti da imposte di consumo tutti i materiali per costruzioni edilizie che vengono impiegati per la costruzione dei ricoveri di cui all'articolo 1 e per la sistemazione allo stesso uso di locali preesistenti.
[5]I materiali da costruzione, di cui al precedente comma, devono risultare da computo metrico eseguito in base al progetto approvato.
Testo in vigore dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
