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[1]I ricoveri costruiti in conformita' della presente legge sono esenti dalla imposta fabbricati e relative sovraimposte comunali e provinciali.

[2]Gli atti occorrenti per le concessioni di cui all'articolo 1, come pure gli atti di finanziamento e quelli occorrenti per la costruzione e l'arredamento dei ricoveri dallo stesso articolo 1 contemplati e per la esplicazione entro i medesimi dell'attivita' relativa alla protezione antiaerea, sono esenti da qualunque tassa sugli affari escluse le tasse di bollo sulle cambiali e gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

[3]I ricoveri antiaerei costruiti in aree pubbliche sono parimenti esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

[4]Sono esenti da imposte di consumo tutti i materiali per costruzioni edilizie che vengono impiegati per la costruzione dei ricoveri di cui all'articolo 1 e per la sistemazione allo stesso uso di locali preesistenti.

[5]I materiali da costruzione, di cui al precedente comma, devono risultare da computo metrico eseguito in base al progetto approvato.

Testo in vigore dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-12-22;2224~art14 · fonte del testo

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