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[1]L'ente concedente, valendosi degli organi tecnici di cui dispone giusta le norme vigenti, e di sua iniziativa o dietro proposta del comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio:
- a)esercita ogni forma di sorveglianza sui lavori di costruzione e di impianto per assicurarsi che siano svolti secondo il progetto;
- b)provvede alla esecuzione di ufficio ed a spese del concessionario, osservando le norme degli ultimi tre commi l'articolo 11, qualora il concessionario non esegua i lavori in conformita' del progetto;
- c)effettua il collaudo della costruzione e dell'impianto secondo le norme vigenti sull'esecuzione delle opere pubbliche dello Stato;
- d)ha libero accesso nei locali in qualsiasi tempo e circostanza per assicurarsi dell'adempimento degli obblighi di manutenzione da parte del concessionario.
[2]Tali attribuzioni spettano al Ministero dei lavori pubblici quando le concessioni interessano le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 4.
Testo in vigore dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
