Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]L'ente concedente, valendosi degli organi tecnici di cui dispone giusta le norme vigenti, e di sua iniziativa o dietro proposta del comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio:

  • a)esercita ogni forma di sorveglianza sui lavori di costruzione e di impianto per assicurarsi che siano svolti secondo il progetto;
  • b)provvede alla esecuzione di ufficio ed a spese del concessionario, osservando le norme degli ultimi tre commi l'articolo 11, qualora il concessionario non esegua i lavori in conformita' del progetto;
  • c)effettua il collaudo della costruzione e dell'impianto secondo le norme vigenti sull'esecuzione delle opere pubbliche dello Stato;
  • d)ha libero accesso nei locali in qualsiasi tempo e circostanza per assicurarsi dell'adempimento degli obblighi di manutenzione da parte del concessionario.

[2]Tali attribuzioni spettano al Ministero dei lavori pubblici quando le concessioni interessano le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 4.

Testo in vigore dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-12-22;2224~art12 · fonte del testo

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