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[1]L'onere della manutenzione in perfetta efficienza dei locali e degli impianti antiaerei spetta al concessionario, rimanendo in ogni caso escluso dagli obblighi di quest'ultimo il rinnovamento dei medesimi locali ed impianti per ragioni di progresso tecnico, senza pero' che alla esecuzione dei relativi lavori esso possa fare opposizione.
[2]Spetta all'ente concedente, su parere del comitato provinciale di protezione antiaerea competente per territorio, quando si tratti di concessioni assentite da enti o da autorita' locali, di decidere quando il rinnovamento dei locali ed impianti sia da attribuire a ragione di progresso tecnico.
[3]Tale declaratoria e' fatta dai Ministeri competenti, su parere del comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea, quando si tratti di concessioni assentite dai Ministeri stessi.
[4]Quando si tratti di edifici preveduti al secondo e al terzo comma dell'articolo 4 la declaratoria e' emanata con le formalita' prescritte nei commi stessi.
[5]Se il concessionario non esegue le opere che gli sono state prescritte con provvedimento definitivo, l'ente concedente previa diffida con l'assegnazione di un termine di giorni cinque provvede alla esecuzione d'ufficio.
[6]Quando le opere ingiunte al concessionario riguardano gli immobili di cui al secondo comma dell'articolo 4 l'esecuzione di ufficio e' fatta a diretta cura del Ministero dei lavori pubblici. Quando riguardano immobili di cui al terzo comma dell'articolo predetto e' fatta dagli enti competenti sotto la vigilanza degli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.
[7]La nota della spesa relativa alla esecuzione d'ufficio e' resa esecutoria dal Prefetto, udito il concessionario, ed e' rimessa all'esattore delle imposte che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
