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[1]Il comitato provinciale di protezione antiaerea, competente per territorio, dispone per la utilizzazione dei ricoveri, quando cio' sia necessario per la effettiva protezione antiaerea della localita'.
[2]In tal caso i locali debbono, a cura e spese del concessionario, essere messi in condizioni adatte all'uso di protezione antiaerea per cui sono stati costruiti ed essere attrezzati con tutti i macchinari e i materiali non ancora messi in uso, entro i limiti di tempo prefissati dalla apposita convenzione. Il concessionario inadempiente decade da qualunque diritto circa la concessione ottenuta e tutto quanto e' necessario per mettere i locali nelle condizioni volute viene fatto eseguire dal comitato provinciale di protezione antiaerea a spese del concessionario, con le modalita' appresso indicate per il rinnovamento dei locali o degli impianti.
Testo in vigore dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
