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[1]E' data facolta' alle competenti amministrazioni dello Stato e alle amministrazioni delle provincie e dei comuni, di concedere, secondo i vigenti ordinamenti, per una durata non superiore ai sessanta anni e mediante il pagamento di un canone annuo di lire cento, il sottosuolo dei beni di loro pertinenza a chi ne faccia domanda per costruire in detti sottosuoli locali da adibirsi a ricoveri antiaerei pubblici.

[2]Dalle predette concessioni non debbono derivare servitu' o aggravamenti di servitu' nei riguardi dei beni oggetto della concessione o qualsiasi pregiudizio ai fabbricati costituenti i beni stessi e alle persone che vi abitano.

[3]Scaduto il termine della concessione tutti i locali costruiti nel sottosuolo dell'area concessa e i relativi impianti fissi e mobili attinenti alla protezione antiaerea diventano di proprieta' dell'ente concedente, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun compenso.

[4]Le concessioni di sottosuolo di cui trattasi non importano ricerca o utilizzazione del sottosuolo minerario ne' delle acque sotterranee; restano in materia ferme e impregiudicate le norme di cui al R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, e al Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.

Testo in vigore dal 16 marzo 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-12-22;2224~art1 · fonte del testo

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