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Qualora un Consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalita' per le quali e' stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarita' nell'amministrazione di esso, il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di sciogliere il relativo Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario, il quale assume la temporanea gestione del Consorzio stesso.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
