Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro per l'economia nazionale puo', con proprio decreto, disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun Consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del Consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformita' con le disposizioni vigenti, e stabilire che per tale servizio sia corrisposto al Consorzio uno speciale diritto.

[2]Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sara' punita con pena pecuniaria da L. 50 a 500. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;2884~art7 · fonte del testo

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