Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I Consorzi sono retti da un Consiglio di amministrazione nominato secondo le norme dettate dai rispettivi statuti.
[2]Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione:
[3]un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;
[4]un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministero dell'economia nazionale;
[5]un rappresentante rispettivamente dei Sindacati dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera nell'industria della pesca designati dalle rispettive Federazioni nazionali;
[6]un ufficiale del Corpo delle Regie capitanerie di porto designato dal Ministero delle comunicazioni, nei Consorzi che estendono la loro attivita' sulle acque marittime.
[7]Il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato dal Ministro per l'economia nazionale.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
