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[1]Le attuali Associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in Consorzi, in conformita' della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1928 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Martelli.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
