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[1]Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresi' dette piante deve conseguire il diploma di erborista.

[2]Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sara' approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni, udita la Commissione consultiva di cui all'articolo 10 della presente legge.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art1 · fonte del testo

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