Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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3 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. 219 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni sul territorio della Repubblica debbono comunicare trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), mediante apposito modello che sara' stabilito dallo stesso Ministero, gli estremi, ivi compresa l'indicazione degli altri coassicuratori e del Paese nel quale e' situato il rischio assicurato, di tutte le operazioni di coassicurazione poste in essere a norma della presente legge nel corso di ciascun trimestre dell'anno. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, operando, ove occorra, in accordo con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, prende tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge.... Per le finalita' di cui al precedente comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP possono chiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea tute le informazioni ed i dati che ritengano utili. Lo stesso Ministero puo', a sua volta, fornire alle predette autorita' di vigilanza informazioni e dati riguardanti le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio nazionale che partecipino ad operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del comma 3 non costituisce violazione del segreto d'ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art6 · fonte del testo
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